| La direttiva CE 96/61 (IPPC): | ||
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La direttiva CE 96/61 richiede la creazione da parte di ciascun stato della Comunità Europea di un registro
delle emissioni gassose di ammoniaca e metano. L'attuazione in Italia di tale direttiva si è ottenuta attraverso il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372, "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", il quale si pone come obbiettivo di evitare, o almeno ridurre le emissioni nell'ambiente, attraverso un approccio "integrato". Inoltre "I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale" (secondo comma del paragrafo 2 dell'art. 5 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372); inoltre "Se necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico" (terzo comma del paragrafo 2 dell'art. 5 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372). Per poter definire un valore complessivo dell'emissioni a livello nazionale è stabilita, inoltre, che la creazione di un Registro Nazionale delle Emissioni (INES), al quale devono essere comunicate annualmente le suddette emissioni gassose. Tale obbligo è previsto per gli impianti industriali e per gli allevamenti zootecnici di determinate dimensioni. Il sopraindicato decreto legislativo ha stabilito inoltre che gli impianti in questione devono ottenere un' "Autorizzazione Integrata Ambientale", che è espressione dell'adeguatezza dell'impianto stesso a determinati parametri di emissioni, che vengono fissati per ogni azienda dall'ARPA e con essi viene indicata la metodologia di rilevazione utilizzata e la frequenza con la quale devono essere fatti i controlli relativi alle emissioni. In caso di incapacità degli impianti di rispettare i limiti fissati, essi devono essere soggetti alle necessario migliorie tecniche per portare i valori sotto le soglie fissate dall'ente che effettua il controllo. Inoltre gli impianti coinvolti nell'applicazione di tale direttiva sono soggetti a peridici controlli da parte dell'ARPA, circa il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e circa la comunicazione delle emissioni annuali ed eventuali emissioni accidentali. La comunicazione delle emissioni al Registro Nazionale delle Emissioni (situato presso il Ministero dell'Ambiente), deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno e riguarda i dati relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, durante l'anno precedente; tale comunicazione avvientre tramite l'ARPA (Agenzia Regionale per l'Ambiente), che elabora i dati ricevuti. In aggiunta ciò devono essere comunicate eventuali emissioni aggiuntive accidentali, dovute a incidenti nella gestione dell'impianto. Un vantaggio di notevole semplificazione offerto da questo decreto legislativo è il seguente: "L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del presente decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE" (Art. 4 paragrafo 10). Abbiamo tratto quanto sopra dal Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di cui consigliamo, per una più attenta valutazione dei contenuti, una lettura più approfondita (esso è reperibile in corrispondenza di uno dei collegamenti sotto riportati). Approfondimenti sullo stesso argomento:
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